LEGGE
Amnistia e Indulto: quali differenze
di Olga Cancellieri
 Si tratta di due provvedimenti di
clemenza, a cui si aggiunge anche la grazia che è però un provvedimento
individuale (concesso solo ad una persona determinata) concesso solo su
richiesta dell’interessato. La principale differenza tra le
due figure giuridiche è che l’amnistia “estingue il reato e, se vi è stata
condanna, fa cessare l’esecuzione della condanna”. Insomma, cancella condanna,
reato e anche eventuali pene accessorie. L’indulto causa, invece, solo l’estinzione
della pena: si rinuncia, quindi, a rendere eseguibile la pena a cui si è stati
condannati, ma il reato rimane. Con la conseguenza un po’ paradossale, avvenuta
per esempio nel 2006, che i processi vadano, comunque, portati a termine anche
se si sa che il condannato non sconterà la pena. Un’altra differenza importante
è, quindi, questa: l’amnistia non solo allevia il sovraffollamento delle
carceri, ma anche l’intasamento dei tribunali. L’indulto è utile solamente nel
primo caso.
Una seconda differenza di un
certo rilievo riguarda le modalità di applicazione. L’amnistia viene calcolata
in base alla condanna massima che si può infliggere per un determinato reato.
Poniamo che venga varata un’amnistia che si applica per reati punibili fino ai
quattro anni. Se il reato per il quale sono stato condannato prevede una pena
massima di sei anni, ma io per varie ragioni sono stato condannato a tre, sono
comunque escluso dall’amnistia. L’indulto varia molto a seconda del disegno di
legge che regola il provvedimento, ma di norma viene calcolato sulla base della
condanna e non della pena massima, quindi al contrario rispetto all’amnistia. I
reati per cui si applicano amnistia e indulto variano di volta in volta. Anche
perché l’amnistia di solito si applica per un certo tipo di reati (quando lo
scopo è di pacificazione, come può essere stata quella che nel 1946 chiuse la
guerra civile e nel 1978 fu utilizzata per liberare chi era finito in carcere
durante le rivolte studentesche) o, comunque, al di sotto di una certa pena
massima (quando lo scopo è liberare le carceri). Di norma sono esclusi i reati
gravissimi (quelli che si possono immaginare: omicidio volontario, mafia,
terrorismo) e quelli fiscali (che hanno pene molto inferiori, ma lo stato
considera, comunque, molto gravi.
La legge che regola l’amnistia è
stata modificata nel 1992, prima veniva “concessa dal capo dello Stato su
delega del Parlamento”. Per evitare che divenisse un’abitudine consolidata per
svuotare le carceri senza arrivare a soluzioni organiche, si decise di
cambiarla e prevedere che si possa varare (così, come l’indulto) solo con una
maggioranza di due terzi in Parlamento. Da quando la norma è cambiata non sono
state più concesse amnistie, mentre abbastanza recente è stato l’indulto
concesso nel 2006, che è stato concesso “per tutti i reati commessi fino a
tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene
detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte
a pene detentive”. L’indulto previsto nell’ordinamento italiano dall’art. 79
della Costituzione e dell’art. 174 del Codice penale, viene concesso quando s’insedia
un nuovo Governo, che dà subito un segnale di clemenza contribuendo a svuotare
le carceri spesso in Italia troppo sovraffollate. In senso proprio, è un
provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per
i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge d’indulto.
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