LEGGE
Svuota carceri tra ragioni ed effetti
di Olga Cancellieri
 Alcuni esperti del settore la
chiamano già “la mini amnistia di fine anno”, altri sostengono che il governo
ha varato, in favore dei detenuti dopo la nuova legge sulle pene alternative
alla detenzione messa in prova ai servizi sociali e il nuovo decreto svuota
carceri, che condonando il 10% della pena ha sostanzialmente concesso una sorta
di “mini indulto”. Al di là delle numerose polemiche
che abbondano al Parlamento e fuori, appare importante fare chiarezza sul tema. Innanzitutto, il testo nasce
dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un
effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno
dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali
istanze di sicurezza della collettività. Serve al nostro ordinamento per
rispondere alle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica,
dalla Corte costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha
condannato l’Italia a una pesante multa per “trattamento inumano”, poiché è
stata constatata la violazione della Convenzione dei diritti dell’Uomo, ovvero:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti”.
Al 30 novembre 2013, erano
presenti, infatti, negli istituti penitenziari 64.047 detenuti, a fronte di una
capienza regolamentare di 47.649 posti. Al 30 settembre 2013, i detenuti in
custodia cautelare quindi in attesa di giudizio erano 24.635. Il turnover è
altissimo; nel 2011, per esempio un terzo dei detenuti in custodia cautelare
era fuori dopo tre giorni e uno su sei entro il mese. Al fine di non destare allarme
sociale, va chiarito che il testo non prevede che boss, stupratori e terroristi
potranno uscire dal carcere. Infatti, è stata introdotta una disposizione che
esclude l’applicabilità dei benefici per i condannati per i reati di
particolare allarme sociale definiti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, anche se non esclude benefici
per i reati contro la Pubblica amministrazione come la concussione, il
peculato, la corruzione: tutti “delitti” da colletti bianchi anche da quelli
della politica. In sintesi, l’obiettivo dello
svuotamento degli istituti penitenziari viene perseguito attraverso misure
dirette a incidere sia sui flussi d’ingresso negli istituti di pena che su
quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di
accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che
terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la
liberazione anticipata).
La norma prevede, comunque, una riduzione, ma solo nel
massimo, della pena edittale. Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti
delle persone detenute: viene istituita la figura del Garante Nazionale dei
diritti delle persone detenute o, comunque, private della
libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza
pubblica); viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti
al magistrato di sorveglianza finalizzato a garantire ai detenuti e internati
la tutela dei loro diritti; vengono introdotte norme dirette a semplificare la
trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza. Una cosa è certa che solo nei
prossimi mesi o anni potremo capire se tali strumenti hanno portato “benefici”
al sistema dell’esecuzione della pena o dei “malefici” all’intero sistema
giudiziario.
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