DIRITTI
L’usufrutto
di Olga Cancellieri
 Cos’è l’usufrutto? Sappiamo che è un diritto reale di godimento su cosa
altrui, che, di fatto, comprime, grandemente, il diritto che il vero
proprietario (detto, giuridicamente, nudo proprietario), vanta su quel bene.
L’usufruttuario, infatti, pur non essendo il proprietario di quel bene ha,
tuttavia, ampio potere di godimento del bene stesso, cosa che, invece, il nudo
proprietario non può, assolutamente, fare su quel bene, finché sarà attivo
sullo stesso un diritto di usufrutto. Secondo quanto descritto nel
Codice Civile, all’articolo 981, l’usufrutto
è un diritto a godere della cosa altrui, fermo restando l’obbligo di
rispettarne la destinazione economica. Ma nulla vieta all’usufruttario di
sfruttare economicamente il bene, ad esempio, in caso di un appartamento,
locandolo a terzi, o in caso di un fondo, raccogliendo e vendendo i frutti del
fondo stesso. In pratica, per quanto riguarda
il settore degli immobili, l’usufrutto
consente di godere di una casa di proprietà altrui, senza però andarne ad
alterare la sua destinazione economica, ovvero trasformarne la destinazione
d’uso per cui è stata fabbricata.
Come si diceva il diritto di usufrutto comprime di molto il diritto
del proprietario che può solo vendere o cedere il bene, ma non utilizzarlo. In
ragione di ciò, l’usufrutto non può
mai avere durata illimitata nel tempo, ma dura solo (si fa per dire), finché
dura la vita dell’usufruttuario o, se questi è un ente (un’associazione o una
società), fino a un massimo di trent’anni. Per evitare facili frodi è, altresì,
vietato anche l’usufrutto successivo,
cioè quello previsto a favour di una
terza persona, immediatamente, dopo la morte del primo usufruttuario. Visto che l’ usufrutto è un diritto reale, che attribuisce quindi al titolare
un potere ampissimo e per un lungo periodo, non può essere considerato un
sostituto della locazione o peggio ancora del comodato. Pertanto, chi decide di
accendere tale diritto sul proprio bene immobile, quale ad esempio una casa,
dovrà rifletterci a lungo, e, magari, ricorrere a una simile opzione solo a
beneficio di un prossimo congiunto quale, ad esempio, il coniuge, i figli,
fratelli e sorelle.
Come si costituisce l’ usufrutto? Intanto, solo
volontariamente, non esistono, infatti, ipotesi legali di usufrutto. Quindi spetta solo alla volontà delle parti costituirlo,
o meno. Pertanto, l’usufrutto può
nascere tramite contratto oppure, come nella maggior parte dei casi, tramite
donazione o testamento, entrambi ufficializzati alla necessaria presenza di un
notaio (scelta costosa, ma più sicura, almeno in teoria). Tali ultime forme
sono preferite, perché spesso è un genitore che cede i propri beni (in vita, o mortis causa) ai figli, ma tutela anche
il coniuge, magari molto più giovane di età del disponente, lasciandogli l’usufrutto di tutti o quasi i beni dati
ai figli. Non resta che dirvi “Buon uso, scusate… buon usufrutto!!!!”.
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