BANCA
Anatocismo, buone notizie per i correntisti
di Olga Cancellieri
 Cosa s’intende
per anatocismo bancario? La parola in apparenza difficile rappresenta davvero
una pratica bancaria complessa e tutt’altro che limpida. L’anatocismo
rappresenta, infatti, una delle problematiche più diffuse che coinvolgono i
contenziosi, specie tra la banca e i propri clienti. Si tratta di quel fenomeno
per il quale gli interessi maturati nel conto corrente bancario vengono
addebitati nel conto medesimo, divenendo una somma sulla quale successivamente
maturano ulteriori interessi (gli interessi sugli interessi per dirlo “in
soldoni!”). L’anatocismo bancario è stato ritenuto giustamente illegittimo
dalla Corte di Cassazione con una famosa sentenza del 1999, ma è stato
successivamente autorizzato a determinate condizioni: in particolare la
delibera CICR (Comitato interministeriale per il credito e risparmio) del 9/2/2000
ha fissato il principio per cui sono valide le pattuizioni del contratto
bancario che prevedano l’anatocismo purché vi sia la stessa periodicità nella
capitalizzazione degli interessi attivi e passivi. Comunque lo si definisca si
tratta di un istituto sul quale permane una forte conflittualità. Il nostro
codice civile vieta all’art. 1283 c.c. l’anatocismo: la regola generale,
valevole per ogni rapporto e non solo per quelli bancari, è infatti quella per
cui gli interessi maturano sul solo capitale dovuto e non anche sugli interessi
precedentemente maturati. Tale previsione, in particolare, prevede che gli
interessi possano maturare su altri interessi salvo usi contrari, solo dal
giorno della domanda giudiziale o come conseguenza di un accordo successivo
alla scadenza di tali interessi e purché si tratti di interessi dovuti per
almeno sei mesi. Negli altri casi gli interessi possono essere conteggiati solo
sul capitale scaduto. Tuttavia, riguardo all’anatocismo bancario sia le banche
e che la giurisprudenza almeno fino al 1999 ritenevano che vi fosse un uso
normativo che consentisse un’eccezione alla regola generale fissata dall’art.
1283 c.c., con i conseguenti abusi che tutti conosciamo. Per questo motivo il
26 luglio 2014 la legge di Stabilità stabiliva che l’anatocismo spariva dai
testi di legge, una splendida notizia finalmente per i correntisti che avevano
contratto un mutuo, un finanziamento o semplicemente avevano passività sul
proprio conto corrente. Tuttavia la cancellazione di questa odiosa pratica
bancaria, che per anni aveva svuotato i portafogli dei cittadini, doveva fare
un ulteriore passo per sparire anche dalla realtà materiale: a tradurre in
concreto la previsione normativa doveva essere il Cicr che avrebbe dovuto riscrivere da capo le regole, prevedendo
che gli interessi “periodicamente capitalizzati” non potessero più produrre
interessi ulteriori. Tuttavia la norma che attuasse concretamente quanto
stabilito nella Legge di Stabilità non è mai stata emanata dagli organi
competenti. Ma una buona notizia, almeno questa volta c’è: il Tribunale di
Milano ha detto che basta la semplice previsione di legge (per quanto generica)
per defalcare le somme intimate dagli istituti di credito ai propri debitori:
anche se il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) non ha ancora adottato la delibera
richiesta per legge (e chissà quando lo farà), l’anatocismo bancario è vietato
dal primo gennaio 2014. E tanto basta! Si attendono con impazienza ulteriori
postivi sviluppi su tutta la normativa bancaria, compresi gli interessi
usurari, di cui parleremo prossimamente, in seguito a future notizie positive
anche in questo campo, almeno lo speriamo.
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