mercoledì 28 ottobre 2015
CONTRATTO
Vendita con patto di riscatto
di Olga Cancellieri
 Tutti sappiamo
cos’è il contratto di compravendita, in un certo senso il negozio per
antonomasia. Infatti la compravendita (o vendita più semplicemente) è lo
scambio di un bene dietro il pagamento di un prezzo. Finché non si effettua il
pagamento il bene non può considerarsi acquistato, ma è anche vero che, a meno
che non si tratti di beni immobili o mobili registrati, basta il semplice
scambio orale dei consensi tra venditore e compratore per perfezionare il
contratto. A tale forma contrattuale assai semplice, se ne sono aggiunte altre
più specifiche in grado di rispondere più dettagliatamente alle esigenze di
entrambe le parti contrattuali. Particolarmente interessante e diffusa è
sicuramente la vendita con patto di riscatto. La vendita con patto di riservato
dominio, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di
qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà
condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le
parti. La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella
possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità
di godere di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale
danneggiamento o perimento del bene stesso, ottenendone però la proprietà
effettiva solo con il pagamento dell’ultima rata e quindi con l’esatta
corresponsione del prezzo stabilito. Il patto di riservato dominio è
applicabile a tutte le cose mobili, registrate e non, oltre che agli immobili
(caso in cui si potrà avere trascrizione immediata) e a cose generiche eccezion
fatta per beni consumabili o destinati a trasformazione (tessuti, legnami) o
incorporazione in altri beni (come ad esempio gli infissi in un appartamento).
In caso di mancato o gravemente ritardato pagamento il venditore ha il diritto
di riprendersi il bene oggetto del contratto mediante risoluzione di quest’ultimo
indipendentemente dalla cifra già pagata dal compratore. Ma, come indicato dall’espressione
precedentemente usata (gravemente ritardato pagamento), il venditore non può pretendere
in nessun caso la risoluzione se il pagamento delle rate è sempre stato
regolare e se manca il pagamento di una sola rata, che comunque non deve
superare l’ottava parte del prezzo. Comunque in caso di inadempimento il
venditore non deve necessariamente arrivare alla risoluzione del contratto,
potrà infatti chiedere il pagamento delle rate mancanti o una azione esecutiva
sui beni del compratore e anche sul bene oggetto del contratto, cosa che però
esclude la risoluzione di questo poiché tale azione legale prevede una tacita
rinuncia al bene in questione ovvero alla sua proprietà, poiché non avrebbe
alcun senso (sarebbe un agire contro se stessi) e, a quel punto sarebbe più
logica un’azione di risoluzione contrattualistica. Ulteriore caratteristica di
questo tipo di contratti è l’opponibilità della riserva di proprietà nei
confronti dei terzi. Per poter esistere tale possibilità c’è però ovvio bisogno
di un atto scritto avente data certa. Dalle osservazioni fin qui riportate è
possibile notare come si tratti di un tipo di contratto estremamente duttile
sia per le esigenze del compratore, che ai giorni nostri ha sempre più
difficoltà ad avere liquidità e disponibilità di somme ingenti in un’unica
soluzione, sia quelle del venditore, che anche se verrà pagato ratealmente ha a
disposizione numerosi strumenti per ottenere l’osservanza del contratto o la
sua risoluzione.
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