mercoledì 20 gennaio 2016
DEMANIO
Il Patrimonio pubblico
di Olga Cancellieri
 Perché non posso
costruire una casa sulla spiaggia, alla foce di un fiume e se erigo alberghi
senza rispettare la distanza dalla costa sarò (o dovrei essere) costretto a
demolirli? Perché i gestori dei lidi possono avere la “concessione” di un
tratto di spiaggia solo per i mesi squisitamente estivi, e non la proprietà,
come sarebbe più semplice, costruendo piccole strutture in muratura da
riutilizzare ogni anno? La risposta è altrettanto semplice, vi sono dei beni,
come il mare e la spiaggia che non possono non appartenere allo Stato, perché,
meglio di qualunque privato, può preservarli nel tempo, consentirne una
fruizione il più ampia possibile, e agire nell’interesse esclusivo della
cittadinanza. Pertanto, possiamo dire che i beni demaniali sono quei beni
che, per espressa
disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto;
per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli. I beni demaniali sono
sempre beni immobili o universalità di mobili (insieme
di beni mobili che però hanno un uso e una valutazione economica complessiva,
come biblioteche e pinacoteche) e devono appartenere ad enti pubblici
territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni).
È possibile distinguere il demanio
necessario, che comprende tutti
quei beni che non possono che appartenere allo Stato, rientrano in tale categoria il demanio marittimo (il lido del
mare, ad esempio), quello idrico e quello militare; il demanio accidentale,
invece, include tutti i beni che possono anche non essere demaniali e che sono
tali solo se appartenenti ad uno degli enti suddetti. Appartengono a questa
categoria: il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico,
gli acquedotti ed, infine, il demanio storico, archeologico, artistico e
culturale. Ma la peculiarità di questi beni, come si accennava, consiste
proprio nella particolare disciplina giuridica, che fa sì che tali beni siano,
sempre e comunque, dello Stato, nelle sue articolazioni territoriali. I beni
demaniali non sono alienabili, quindi non possono essere trasferiti ad altri
soggetti, e di conseguenza, non sono acquisibili attraverso l’usucapione; non sono espropriabili, non sono,
cioè, suscettibili di espropriazione forzata per pubblico interesse da parte
dello Stato stesso o da altri enti pubblici, infine, non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi che li riguardano.
I beni demaniali possono essere dati in concessione
o in locazione; in questo caso è dovuto dal concessionario il pagamento
di un canone. La durata delle concessioni è assai breve (da due a quattro
anni), anche se si rinnova tacitamente, comunque previo controllo, in
prossimità della scadenza, da parte di funzionari statali o parastatali, che,
qualora ritenessero che i requisiti stabiliti in concessione siano stati
violati, potrebbero disporre la revoca immediata della concessione stessa.
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