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 mercoledì 15 maggio 2013

GIUDICE TUTELARE

L’amministrazione di sostegno e la residualità dell'interdizione

di Rita Russo


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Nell’anno 2004 la legge n. 6 del 9 gennaio ha riscritto l’intero titolo XII del codice civile e, al fine di chiarire, immediatamente, il cambiamento di rotta, ne sostituisce la intitolazione: già, dedicato a trattare “della infermità di mente dell’interdizione e della inabilitazione”, il titolo diviene “delle misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia” e riscrivendo gli artt. 404-413 del codice civile introduce la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno. Misura di protezione della persona, come specifica il titolo, e non di conservazione del patrimonio. Contestualmente, la legge riscrive e, significativamente, l’art. 414 codice civile, secondo la cui formulazione originaria i soggetti che “si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai loro interessi devono essere interdetti”, mentre oggi questi stessi soggetti “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

Alla finalità di conservazione del patrimonio e di garantire la sicurezza della circolazione giuridica e la tutela dell’affidamento dei terzi si sostituisce, quindi, la finalità di proteggere la persona e si inserisce il concetto di adeguatezza, con ciò implicando una valutazione da rendersi in concreto, non necessaria in precedenza, quando l’accertamento della infermità mentale e della sua severità, idonea ad incidere sulla capacità di intendere e di volere, determinava per il giudice il dovere di pronunciare l’interdizione, misura ablativa della capacità di agire e che importava, quindi, la sostituzione del tutore all’interdetto negli atti di gestione e disposizione del patrimonio, nonché, la integrale privazione della capacità di compiere gli atti personali come il matrimonio ed il testamento. Sfuma, invece, con la novella la rigida alternativa capacità/incapacità, che ha, tradizionalmente, contraddistinto l’atteggiamento del legislatore in ordine alle situazioni di svantaggio personale. Non si tratta solo di introdurre un tertium genus, ma di un nuovo modo di pensare i diritti del soggetto di diminuita autonomia e, principalmente, il diritto di partecipare alla vita sociale nei limiti i cui la malattia, il disagio, la condizione sociale e personale lo consente.

La legge ancor prima di riscrivere una parte del titolo XII del codice civile, pone una finalità: l’art. 1 attribuisce all’amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

L’art. 404 cod. civ., nel testo modificato da tale legge, precisa che “La persona che, per effetto di una infermità, ovvero, di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”.

L’interdizione si pone, quindi, oggi come misura residuale, eccezionale, laddove l’amministrazione di sostegno rappresenta il rimedio ordinario da utilizzare per fronteggiare le esigenze di protezione e cura delle persone svantaggiate. Da evidenziare, inoltre, un’altra caratteristica: la duttilità del nuovo istituto che consente di personalizzare, volta per volta, i poteri dell’amministratore sulle concrete esigenze del beneficiario. L’ampiezza dei poteri da riconoscere all’amministratore di sostegno sono da valutare di caso in caso e sono estensibili, anche, ad alcuni compiti propri della tutela.

Questi concetti sono stati sviluppati dalla Corte di Cassazione, che ha affermato il principio di diritto secondo cui il nuovo istituto ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali, appunto, l’interdizione o l’inabilitazione.

Secondo la Corte, rispetto a tali istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato non tanto con riguardo al grado di gravità della malattia o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Ciò costituisce una chiara ed esplicita indicazione ai giudici verso il criterio funzionale, con un approccio, decisamente, casistico, illuminato dal principio che la misura prevista dall’art. 404 codice civile si fa preferire per il maggior rispetto della dignità dell’individuo, il che equivale a negare cittadinanza, ogni volta che sia possibile, a quelle misure che, invece, la dignità dell’individuo non la rispettano. Non si può ignorare, infatti, che anche l’individuo più malandato conserva, quasi sempre, una certa coscienza di sé e che a questa coscienza di sé la etichetta della interdizione assesta, spesso, una ferita profonda; e, comunque, il rispetto della dignità umana è dovuto a tutti, anche a coloro che meno sono in grado di percepire gli effetti mortificanti della esclusione della vita civile.


 


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