martedì 16 settembre 2014
REATO
Stalking... ovvero Persecuzione
di Olga Cancellieri
Un reato particolarmente di moda,
negli ultimi tempi, è sicuramente “lo stalking”.
La traduzione esatta del termine è “perseguitare”. Lo stalking (termine inglese traducibile in italiano “fare la posta” e
poi divenuto “atto persecutorio” nel codice penale) è un reato commesso da
chiunque pedini, assilli, infastidisca, pesantemente, una persona, tanto da
causarle gravi stati d’ansia o di paura per la propria incolumità o per quella
di un parente prossimo e da costringerla a cambiare abitudini di vita (Codice
penale articolo 612-bis).
Tale reato ha fatto, formalmente,
il suo ingresso in Italia nel 2009 (in precedenza, tali forme di persecuzione e
molestie erano punite col combinato disposto di più articoli del codice penale
che andavano dalla minaccia, alla percossa, alla molestia o violenza anche
psicologica e mentale); grazie al disegno di legge, successivamente convertito
in legge, a firma degli allora ministri per le Pari Opportunità, Carfagna, e
della Giustizia, Alfano.
L’intervento legislativo merita
di essere salutato con favore perché consente di poter agire, penalmente,
contro il reo in maniera più diretta, veloce ed organica, rispetto al passato.
Inoltre, prevedendo tale autonoma figura giuridica il nostro Paese si è anche
allineato con la normative degli altri Stati membri dell’Unione Europea, quali
Belgio, Germania, Austria, ma anche Regno Unito, Canada e Stati Uniti.
Dello stalking sono vittime soprattutto le donne e nel 55 % dei casi è
frutto di una precedente relazione, ma tale reato non è esclusivo dei rapporti
amorosi, vi è, infatti, una percentuale di casi che riguarda l’ambito
condominiale o l’ambiente di lavoro e può essere commesso sia da uomini che da
donne, di qualunque età e condizione sociale (da questo punto di vista è un
reato, estremamente, democratico). Si commette stalking, quindi, quando si tengono, in maniera ripetitiva,
comportamenti invadenti, d’intromissione, con pretesa di controllo, quando si
minaccia qualcuno, costantemente, con telefonate, messaggi, appostamenti,
pedinamenti ossessivi.
Questo tipo di condotta deve
arrecare nella vittima un grave stato di timore per se stessi, ma anche per un
altro soggetto a lei vicino, tanto da farle alterare – per sfuggire agli atti
persecutori – lo stile di vita quotidiano. Attenzione, però, la sola minaccia o
un isolato episodio di “tampinamento”, anche se invadente, non sono sufficienti
a realizzare il reato di atti persecutori: è necessaria una certa reiterazione
delle condotte nel tempo.
Pertanto, prima di procedere con
una denuncia per tale tipo di reato, o effettuare indagini in tal senso è,
senz’altro, opportuno rivolgersi ad un avvocato penalista di fiducia, che
saprà, sicuramente, indirizzarvi e tutelarvi nel miglior modo possibile.
Parimenti consiglio di non sottovalutare alcuni atteggiamenti ossessivi,
eccessivamente possessivi e quasi persecutori, che vengono perpetrati ai vostri
danni, comportamenti da “stolker”
sottovalutati hanno prodotto, in diversi casi, condotte delittuose ancora più
gravi (o gravissime come l’omicidio).
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