GIUSTIZIA
Obblighi del testimone
di Olga Cancellieri
“Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa
nel suo seno e ne dice un’altra” (dall’Iliade
di Omero). Oppure, se preferiamo una citazione più recente.. “Fatti raccontare più volte come è andata,
forse ti avvicinerai alla versione giusta. Soltanto i grandi bugiardi hanno una
memoria rispettabile” (Dino Basili). Il dovere civico che grava su chi
viene indicato come testimone in un giudizio diviene spesso un obbligo scomodo
e gravoso. Non si viene retribuiti o rimborsati, si dedica un’intera mattinata
(anche di più, in caso di rinvio dell’udienza) e, spesso, si è costretti a fare
immani sforzi di memoria, perché di solito è trascorso molto tempo tra
l’accadimento dei fatti e il loro racconto in veste di testimoni.
Appare, quindi, opportuno
chiarire in che cosa consista il ruolo del teste in un giudizio; oneri e rischi
che si corrono in caso di mancata presentazione e modalità per sottrarsi a tale
obbligo giuridico. Senza dimenticare che l’attività
in esame rappresenta, comunque, un dovere morale e civile di collaborazione con
l’ordinamento, poiché si aiuta, con la propria testimonianza, l’accertamento
della verità. Pertanto, il testimone è un
individuo ritenuto a conoscenza dei fatti, oggetto di un processo civile o
penale. Tali fatti vengono appresi dal giudice interrogando il testimone, che
ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità. Chiunque, anche se
minorenne, può essere citato come testimone, e, in tal caso, ha l’obbligo di
presentarsi davanti al giudice.
La mancata comparizione può
determinare l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 1.000
euro, se si tratta di un processo civile (art. 103 disp. att. C.P.C.), e tra 51
e 516 euro, se si tratta di un processo penale (art. 133 C.P.P.), ma, in
entrambi i casi, vi è l’accompagnamento coattivo del testimone davanti al
giudice ad opera della Forza pubblica. Nel caso il testimone sia
impossibilitato a comparire, è necessario, per evitare le sanzioni indicate,
che comunichi, immediatamente, e per iscritto (via fax, posta, telegramma o
altro idoneo mezzo di comunicazione), i motivi del suo impedimento (ragioni di
salute, impegni inderogabili di lavoro etc.), accompagnandoli da documentazione
idonea a comprovarli (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro,
etc.).
Se decide di partecipare al
processo prima di rilasciare la propria deposizione, deve recitare un
“giuramento laico” (non si pronuncia più la parola “Giuro” e non posa la mano
su nessun testo sacro); il testimone, infatti, legge o ripete la seguente
formula rituale: “Consapevole della
responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno
a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è di mia conoscenza”.
Si indicano, quindi, le proprie generalità comprovate da un valido documento di
riconoscimento. Si procede, così, a rispondere
alle domande. Quando la memoria non ci viene in aiuto, meglio dire un onesto
“non ricordo” che arrampicarsi su scivolosi specchi nel tentativo di afferrare
un lontano ricordo (si apparirà più seri e credibili). In bocca al lupo… o al testimone.
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