Il Giudice di Pace è l’ufficio
giudiziario che per sua dislocazione geografica sul territorio è il più vicino
al cittadino. Infatti non solo ve n’è uno in ogni capoluogo di Provincia, ma
uno praticamente in ogni distretto. Basta pensare che il Giudice di Pace oltre
che a Messina (sede del Tribunale ordinario e soprattutto di Corte D’appello) è
presente anche a Barcellona Pozzo di Gotto, Patti, Lipari e Mistretta. Quando fu istituito si era reso
necessario una sorta di “Giudice” più veloce di quello ordinario, oltre che più
vicino, non solo geograficamente, al cittadino, al quale devolvere controversie
meno gravi ma assai numerose, i cui tempi per giungere ad una sentenza
sarebbero stati molto più rapidi rispetto al Tribunale ordinario.
Il Giudice di Pace, infatti, non
è un magistrato, ma solo un laureato in giurisprudenza, anche se in realtà un
titolo abilitante (avvocato o ricercatore universitario) attribuisce un
punteggio di gran lunga maggiore per essere nominati a svolgere tale incarico. In realtà la lentezza giudiziaria
ha caratterizzato anche le controversie pendenti davanti al giudice di pace,
l’illusione che il cittadino potesse da solo far valere le proprie ragioni
senza l’ausilio di un avvocato e l’assenza iniziale di costi per promuovere il
giudizio, hanno contribuito a creare molta confusione ed un’inutile proliferare
di cause.
Negli ultimi anni, invece, si è
cercato di regolamentare diversamente tale tipologia di giudizi, scoraggiando
gli avventurieri del diritto, favorendo la difesa tecnica ed il pagamento di un
contributo unificato (discutibile nel suo ammontare, si parte da un minimo di
euro37, ma efficace quanto agli effetti) al momento dell’iscrizione della causa
al ruolo, che hanno più che dimezzato il numero di controversie pendenti di fronte
al giudice di pace, consentendo una più veloce definizione delle cause.
Le competenze esclusive del
Giudice di Pace sono: le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza
delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi; le cause relative alla misura ed alle
modalità d'uso dei servizi di condominio di case; le cause relative a rapporti
tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia
di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili
propagazioni che superino la normale tollerabilità.
Sono attribuite per valore al
Giudice di Pace: le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a
5.000 euro quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro
giudice; le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il
valore della controversia non superi i 20.000 euro. Il Giudice di Pace ha, inoltre,
una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun
limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza
esclusiva di altri giudici come le cause di lavoro e quelle matrimoniali.
Infine, il Giudice di Pace ha
competenza anche in materia penale. Rientrano nella sua cognizione, tra gli
altri, alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le
percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro l'onore, quali
l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio, quali il danneggiamento e
l'ingresso abusivo nel fondo altrui. In caso di condanna il Giudice di
Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può
applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell’imputato, la
pena del lavoro di pubblica utilità.