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 sabato 7 febbraio 2015

REATI

Dalla violenza sulle Donne al crescente Femminicidio

di Olga Cancellieri


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La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci – Isaac Asimov. La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani – Kofi Annan. Appare necessario iniziare con delle citazioni forti, perché viviamo un momento difficile e delicato. Pertanto, prima che anche la normativa che punisce la violenza sulle donne, frutto di un lungo e complicato iter legislativo, venga depenalizzata, come già sta accadendo con l’omissione di soccorso, l’omicidio colposo e lo stalking; sembra doveroso spendere qualche parola sugli articoli del codice penale che puniscono chiunque ponga in essere qualunque forma di violenza nei confronti di donne di tutte le età. Inizialmente, tale reato era collocato nella parte del Codice Rocco (1933), dedicato ai “reati contro la moralità pubblica e il buon costume”. La trasposizione è avvenuta solo nel 1996, quando la legge n. 66 ha novellato il vecchio codice penale, inserendo il reato della violenza sessuale nell’apposito ambito dei “delitti contro la persona”. Tuttavia, prima che tale normativa venga modificata e precisata in modo da apprestare effettiva tutela per tutte le donne che subiscono violenza, in ogni sua forma, bisogna aspettare il 2009, prima della ratifica della Convenzione di Istanbul e il decreto legge sulle violenze di genere del 2013.

Di fronte a episodi sempre più frequenti, anche in Italia, del c.d. “femminicidio”, il Governo ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento della decretazione d’urgenza (93/2013), convertito con modifiche dalla legge 15 ottobre 2013, n°119. Si tratta, ancora una volta, di un decreto legge piuttosto eterogeneo che, assieme al nocciolo duro delle norme sul femminicidio prevede anche disposizioni di tutt’altra natura. Né il codice né la legge, però, forniscono una definizione di tale fenomeno, sicché è utile adottare le nozioni già esistenti nel linguaggio comune e nella letteratura criminologica. Dal primo punto di vista, pare rispondente la definizione fornita di recente dal Devoto-Oli per cui femminicidio è “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”.

In ambito criminologico, inoltre, la donna è stata individuata come un tipo vittimologico, posto che il femminicidio racchiude l’insieme di pratiche violente esercitate da un soggetto di sesso maschile in danno di una donna in quanto tale. In Italia, il fenomeno è tristemente assurto alle cronache nel suo proliferarsi, producendo una forte reazione nell’opinione pubblica e nel movimento femminista, anche in concomitanza alla nascita di “Se non ora quando?”.

Certamente, tali leggi hanno, notevolmente, rafforzato le misure di punizione dei colpevoli. Hanno previsto il finanziamento dei centri anti-violenza che si occupano delle vittime proteggendole e aiutandole a ricostruirsi una “vita normale”. Hanno anche immaginato, in particolare il decreto del 2013, numerose misure di prevenzione attraverso un lavoro nelle scuole o anche attraverso i media. Ancora una volta, però, l’applicazione della legge resta insoddisfacente. Anche semplicemente perché la questione della violenza contro le donne non è solo un’urgenza, ma anche, e soprattutto, un problema strutturale che si può combattere solo trasformando, con l’educazione e la cultura, la mentalità di molti uomini e di molte donne.


 


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