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 martedì 24 febbraio 2015

FIGLI

Legittimi o Naturali non sono più concesse distinzioni

di Olga Cancellieri


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Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo” (Elizabeth Stone). Tutte le frasi celebri e dedicate ai figli e ai ragazzi non prevedono distinzioni in termini di affetto tra di essi e nemmeno tra i figli nati prima, dopo o durante il matrimonio. I figli sono tutti uguali, eppure, fino a pochissimo tempo fa, in Italia non era così, era previsto un diverso regime giuridico tra i figli nati in costanza di matrimonio, i c.d. legittimi, e i figli nati fuori di esso, i c.d. naturali. Tale sistema produceva una non più accettabile disparità di trattamento e una diversa attribuzione di diritti giuridici ed economici a totale sfavore dei figli naturali.

Rimane indubbio che la scelta di contrarre matrimonio è importante e non andrebbe affrontata con leggerezza, è altrettanto vero che le decisioni dei genitori, qualunque siano, non devono recare alcun nocumento ai figli, innocenti e senza colpa. Proprio per questo il legislatore, alla luce dei principi di eguaglianza formale e sostanziale sanciti dalla Costituzione italiana del 1948, ha deciso di equiparare il trattamento giuridico previsto per i figli legittimi e i figli naturali. Non ci saranno quindi “figli di serie A e figli di serie B” e proprio per questo è stata, finalmente, attuata una accurata riforma in materia, appunto, di filiazione.

Infatti, il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5, recante “modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi”, prevede una sostanziale e concreta parità di trattamento giuridico tra figli legittimi, naturali e adottivi.

Il Decreto prevede, inoltre: l’introduzione del principio dell’unicità dello status di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Infine, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di: limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali. Sicuramente, un passo importante verso l’uguaglianza e l’accettazione senza discriminazioni di sorta.


 


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