“Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in
giro al di fuori del corpo” (Elizabeth Stone). Tutte le frasi celebri e dedicate
ai figli e ai ragazzi non prevedono distinzioni in termini di affetto tra di
essi e nemmeno tra i figli nati prima, dopo o durante il matrimonio. I figli
sono tutti uguali, eppure, fino a pochissimo tempo fa, in Italia non era così,
era previsto un diverso regime giuridico tra i figli nati in costanza di
matrimonio, i c.d. legittimi, e i figli nati fuori di esso, i c.d. naturali.
Tale sistema produceva una non più accettabile disparità di trattamento e una
diversa attribuzione di diritti giuridici ed economici a totale sfavore dei
figli naturali.
Rimane indubbio che la scelta di
contrarre matrimonio è importante e non andrebbe affrontata con leggerezza, è
altrettanto vero che le decisioni dei genitori, qualunque siano, non devono
recare alcun nocumento ai figli, innocenti e senza colpa. Proprio per questo il
legislatore, alla luce dei principi di eguaglianza formale e sostanziale
sanciti dalla Costituzione italiana del 1948, ha deciso di equiparare il
trattamento giuridico previsto per i figli legittimi e i figli naturali. Non ci
saranno quindi “figli di serie A e figli di serie B” e proprio per questo è
stata, finalmente, attuata una accurata riforma in materia, appunto, di
filiazione.
Infatti, il Decreto Legislativo
28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014,
n. 5, recante “modifica della normativa
vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro
ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la
completa eguaglianza giuridica degli stessi”,
prevede una sostanziale e concreta parità di trattamento giuridico tra figli
legittimi, naturali e adottivi.
Il Decreto prevede, inoltre: l’introduzione
del principio dell’unicità dello status di figlio, anche adottivo, e
conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi”
e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; il
principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori
nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; la sostituzione
della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità
genitoriale”; la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato
con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio
dell’unificazione dello stato di figlio.
Infine, nel recepire la
giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è
deciso di: limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione
di disconoscimento della paternità; introdurre e disciplinare l’ascolto dei
minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li
riguardano; modificare la materia della successione prevedendo la soppressione
del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto
per l’eredità dei figli naturali. Sicuramente, un passo importante verso l’uguaglianza
e l’accettazione senza discriminazioni di sorta.