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 giovedì 17 marzo 2016

CODICE DELLA STRADA

Pene più severe per i pirati della strada

di Olga Cancellieri


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Probabilmente noi tutti siamo ancora sconvolti dall’incidente accaduto nella Strada Statale 114, in prossimità di Mili (ME) la sera dell’otto marzo, quando una ragazza di soli quattordici anni è morta sul colpo, uccisa da una BMW guidata da un giovane di trentadue anni, piuttosto ubriaco, che superava di molto i limiti di velocità (135 km orari in una strada statale!). Quante vite distrutte? Non solo quella di una quattordicenne con tutta la vita ancora davanti, ma anche quella del padre che se l’è vista sparire in pochi secondi, della zia che era con loro, della madre, i parenti, gli amici; ma anche quella del ragazzo che guidava la BMW, con incoscienza, leggerezza, imprudenza, e per essersi messo spericolatamente alla vita ha distrutto anche la propria di vita, poiché subirà un processo ed un’inevitabile condanna, anche se probabilmente mite. Infatti al momento del fatto di cui parliamo la Nuova Legge è ancora sottoposta al periodo di “vacatio legis” nella Gazzetta Ufficiale, quindi non è ancora Legge dello Stato. Inoltre, nel diritto penale vige sempre il principio del “favor rei”, quindi finché la nuova legge non porrà nel nulla, espressamente, quella precedente si applicheranno le vecchie pene.

Più nel dettaglio, si istituisce una nuova categoria di reato penale con sanzioni pesanti, che possono arrivare fino ai diciotto anni di carcere. Resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada, puramente e semplicemente. Ma la sanzione penale sale sensibilmente in tutti gli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. La pena diminuisce tra i cinque e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. La stessa pena si applica quando il conducente di un mezzo a motore procede “in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita”; oppure procede a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità su strade extra-urbane; oppure se ha attraversato un incrocio non rispettando un semaforo rosso, se guidava contromano o “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”.

La pena può aumentare nel caso il conducente sia sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i diciotto anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.” Le pene diventeranno più severe anche nel caso in cui il conducente causi, anziché la morte di persone anche lesioni; ovviamente le pene varieranno in base alla gravità della lesione causata. Norme più severe anche per i pirati della strada (se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni) e novità prevista l’immediata revoca della patente.


 


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