CODICE DELLA STRADA
Pene più severe per i pirati della strada
di Olga Cancellieri
Probabilmente
noi tutti siamo ancora sconvolti dall’incidente accaduto nella Strada Statale
114, in prossimità di Mili (ME) la sera dell’otto marzo, quando una ragazza di
soli quattordici anni è morta sul colpo, uccisa da una BMW guidata da un
giovane di trentadue anni, piuttosto ubriaco, che superava di molto i limiti di
velocità (135 km orari in una strada statale!). Quante vite distrutte? Non solo
quella di una quattordicenne con tutta la vita ancora davanti, ma anche quella
del padre che se l’è vista sparire in pochi secondi, della zia che era con
loro, della madre, i parenti, gli amici; ma anche quella del ragazzo che
guidava la BMW, con incoscienza, leggerezza, imprudenza, e per essersi messo
spericolatamente alla vita ha distrutto anche la propria di vita, poiché subirà
un processo ed un’inevitabile condanna, anche se probabilmente mite. Infatti al
momento del fatto di cui parliamo la Nuova Legge è ancora sottoposta al periodo
di “vacatio legis” nella Gazzetta Ufficiale, quindi non è ancora Legge dello
Stato. Inoltre, nel diritto penale vige sempre il principio del “favor rei”,
quindi finché la nuova legge non porrà nel nulla, espressamente, quella
precedente si applicheranno le vecchie pene.
Più nel dettaglio, si istituisce una
nuova categoria di reato penale con sanzioni pesanti, che possono arrivare fino
ai diciotto anni di carcere. Resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni)
nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice
della strada, puramente e semplicemente. Ma la sanzione penale sale
sensibilmente in tutti gli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando
in stato di ebbrezza grave o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni
di carcere. La pena diminuisce tra i cinque e i dieci anni di carcere se l’omicidio
colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso
alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. La stessa
pena si applica quando il conducente di un mezzo a motore procede “in un centro
urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita”; oppure
procede a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità su strade
extra-urbane; oppure se ha attraversato un incrocio non rispettando un semaforo
rosso, se guidava contromano o “a seguito di manovra di inversione del senso di
marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a
seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento
pedonale o di linea continua”.
La pena può aumentare nel caso il conducente sia
sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e
nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il
veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la
pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge,
ma non può superare i diciotto anni. La pena può invece diminuire fino alla
metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza
dell’azione o dell’omissione del colpevole.” Le pene diventeranno più severe
anche nel caso in cui il conducente causi, anziché la morte di persone anche
lesioni; ovviamente le pene varieranno in base alla gravità della lesione
causata. Norme più severe anche per i pirati della strada (se il conducente
fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la
pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per
le lesioni) e novità prevista l’immediata revoca della patente.
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