INVENZIONI
Diritto al brevetto
di Olga Cancellieri
“Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma
non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del mondo!” (Albert Sabin).
La celebre frase è stata pronunciata dal celebre scienziato polacco
naturalizzato statunitense che inventò, tra mille difficoltà, scetticismi e
ricerche, il famosissimo vaccino antipolio che salvò la vita e la qualità della
stessa a milioni di bambini in tutto il mondo (anche in Italia). Infatti, Il
crescente successo del vaccino Sabin, assieme all’assenza di pericoli che
garantiva e alla più facile somministrazione rispetto ad altri vaccini della
stessa tipologia fece sì che anche gli Stati Uniti d’America adottassero, tale
vaccino. Tra il 1962 e il 1963 il farmaco assunse grande autorevolezza in tutto
il mondo, mentre crebbe la riconoscenza scientifica verso lo scienziato
polacco. Con la zolletta di zucchero inzuppata di vaccino Sabin si vaccinarono
centinaia di milioni di bambini in tutto il mondo. Sabin non brevettò la sua
invenzione, rinunciando allo sfruttamento commerciale da parte delle industrie
farmaceutiche, cosicché il suo prezzo contenuto ne garantisse una più vasta
diffusione della cura. Dalla realizzazione del suo diffusissimo vaccino
anti-polio il filantropo Sabin non guadagnò quindi un solo dollaro, continuando
a vivere con il suo stipendio di professore universitario.
Ma è opportuno
chiarirsi su cosa sia il diritto al brevetto e in cosa differisce dal diritto
alla paternità di un’opera o di una scoperta scientifica. Con il diritto d’autore
si tutelano le opere dell’ingegno a qualsiasi campo appartengano; la tutela è
accordata indipendentemente dal fatto che l’idea sia suscettibile di essere sfruttata
industrialmente. Il diritto all’invenzione, invece, tutela solo le invenzioni
c.d. “industriali”, cioè suscettibili di applicazione su vasta scala per la
produzione di “nuovi” beni e servizi o per il miglioramento degli stessi. Per
ottenere la protezione giuridica è necessario che l’invenzione sia brevettata.
Il brevetto è lo strumento attraverso cui rendere pubblica un’invenzione e per
permettere all’autore di tale invenzione lo sfruttamento esclusivo della
stessa. Oltre che per le invenzioni, il brevetto è previsto anche per i modelli
di utilità e le nuove varietà vegetali. I primi, comprendono quelle idee che
permettono di usare in maniera migliore rispetto al passato beni che già
esistono, come, ad esempio, un mouse di nuova forma che può essere usato
indifferentemente con la mano destra o con la sinistra.
Per i modelli di
utilità si applica la disciplina prevista per le invenzioni industriali, se
compatibile. Le nuove varietà vegetali sono anch’esse protette tramite
brevetto; in tal caso è detto costitutore colui chi ha scoperto la nuova
varietà o il suo datore di lavoro e a lui spettano i diritti di sfruttamento
della nuova varietà. Tuttavia, per essere poter essere brevettata è necessario
che la nuova varietà sia nuova, omogenea, distinta e stabile. La mancanza delle
suddette condizioni e il conferimento del diritto a chi non era effettivamente
costitutore comportano la nullità del diritto di proprietà industriale. Se,
invece, si accerta successivamente al brevetto, che la nuova varietà non è più
stabile o omogenea o il costitutore non ha provveduto a mettersi in regola con
gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge si avrà decadenza dal
diritto. Per ottenere il brevetto italiano, infine, occorre che l’invenzione
sia:
1) nuova: non ancora conosciuta
secondo la tecnologia esistente. 2) creativa:
non una doppia ripetizione della tecnologia esistente, frutto di una vera
attività inventiva. 3) lecita: cioè non essere contraria all’ordine
pubblico o al buon costume. Se, però, l’attuazione dell’invenzione è vietata da
una norma di legge o amministrativa non sarà automaticamente illecita dovendo
verificare se in concreto contrasti con l’ordine pubblico o il buon costume; 4) industriale:
idonea ad avere un’applicazione industriale o agricola. Una volta brevettata l’idea,
quindi, all’inventore è riconosciuta la priorità dell’invenzione e
conseguentemente ha il diritto sia di utilizzare economicamente l’invenzione
che di vietare ad altri l’utilizzo dell’invenzione brevettata.
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